Art. 2.
(Obblighi delle scuole).

      1. L'educazione alla sessualità è parte integrante dell'intero percorso formativo scolastico.
      2. Le scuole di ogni ordine e grado, pubbliche e private, nel quadro delle proprie finalità e nell'adempimento dei propri compiti formativi, nel rispetto dei princìpi fondamentali e dei valori stabiliti dalla Costituzione, nonché dei propri ordinamenti, concorrono allo sviluppo integrale della personalità degli alunni organizzando nell'ambito delle attività scolastiche appositi corsi di educazione alla sessualità, prevedendo il coinvolgimento di genitori e insegnanti.
      3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché al titolo V della parte seconda della Costituzione.

 

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